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SALDO E STRALCIO DELLE CARTELLE ESATTORIALI FINO ALL’84%: LE NOVITA’ DELLA FINANZIARIA

BollettaRiceviamo dal Dottor Nicola Lombardi, Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, una prima disamina della norma contenuta in finanziaria per il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali emesse dal 2000 fino al 2017. 

Oltre allo stralcio automatico dei debiti tributari fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, I commi da 101-bis a 101-sedecies DEL MAXIEMENDAMENTO ALLA MANOVRA DI BILANCIO 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.
Detti debiti possono essere definiti mediante pagamento del capitale, degli interessi e delle somme spettanti all’agente della riscossione. Gli interessi sono versati in misura differenziata e graduale secondo la condizione economica del debitore. Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in più rate.
Tali carichi possono essere definiti versando una somma determinata secondo le modalità indicate dal comma 101- quinquies o dal comma 101-sexies, che comprende il capitale, gli interessi e le somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e rimborso delle spese esecutive.
Il comma 101-ter consente di definire con tali modalità anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi agevolabili, che può essere utilizzata ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la Gestione previdenziale interessata.
Ai sensi del provvedimento in esame sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad 20.000 euro.
I soggetti interessati versano:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
1. al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro.
2. al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
3. al 35 per cento, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro;
b) l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112) ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Il provvedimento disciplina anche le procedure per accedere alla definizione agevolata, in sintesi:
– il debitore inoltra apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019;

– le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021;
– entro il 31 ottobre 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, ove sussistente, il difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento;
– nel caso della predetta comunicazione negativa, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione, ove possa applicarsi la cd. rottamazione 2018 (definizione agevolata ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119), sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute a tal fine. L’ammontare è ripartito in diciassette rate: la prima, pari al 30 per cento del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70 per cento è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1°dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Al fine di poter verificare se le cartelle esattoriali rientrano nell’arco temporale previsto dalla normativa in esame (1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017) è rilevante non la data di notifica della cartella ma la data in cui l’ Ente Creditore ha reso i carichi all’agente della riscossione.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

nico.lombardi@hotmail.it