SALERNO. ROBERTO CELANO (FI): “LA SOGET NON HA PIU’ I REQUISITI PER GESTIONE TRIBUTI”

Il Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano chiede al Comune di Salerno di revocare l’attribuzione alla società Soget per la gestione dei tributi comunali. 

con sentenza n. 02430/2019 del 7.02.2019, pubblicata il 15.04.2019,
il Consiglio di
Stato ha rigettato definitivamente il ricorso proposto dalla SOGET contro il Comune
di Torre Annunziata per la riforma della sentenza con cui il TAR Campania
(n.04216/2018) aveva respinto il “ricorso diretto” avverso la esclusione dell’Ente di
riscossione dalla procedura indetta dal Comune per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione, riscossione ed accertamento dei tributi locali in virtù di
dichiarazioni non veritiere (art. 80 – comma 5 – lett. E – f bis – f ter).
Si rammenta che negli ultimi tempi la SOGET, Ente fornitore del Comune di Salerno,
è incorsa in svariate vicissitudini che appaiono evidenti motivi di
esclusione/risoluzione contrattuale/decadenza ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
A titolo esemplificativo si ricordano i seguenti episodi:
1 – Comune di Salerno: iscrizione dell’11.10.2017 sul Casellario Informatico ANAC
per errata esecuzione obblighi contrattuali con penale pari ad € 88.000,00 (art. 80 –
comma 5 – lett. c);
2 – Comune di San Vitaliano: inadempimento contrattuale ed applicazione penale €
3.000,00 con deliberazione di G.M. n. 64 del 24.05.2017 (art. 80 – comma 5 – lett. c);
3) Esclusione dalla gara di Bari per dichiarazioni irregolari (art. 80 – comma 5 – lett.
c – f bis –f ter);
4) – Esclusione, ormai definitivamente sancita dalla suddetta sentenza del Consiglio
di Stato, dalla gara di Torre Annunziata per dichiarazioni non veritiere (art. 80 –
comma 5 – lett. e –f bis – f ter);
Si rammenta, altresì, che la sentenza del Consiglio di Stato 8/2015, ribadendo la
costante giurisprudenza, esplicita con chiarezza che appare necessario che i requisiti
richiesti in capo all’esecutore dei contratti per la partecipazione permanga per l’intera
durata del contratto.
In particolare la citata sentenza dispone che “nella gara di appalto per
l’aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali
devono essere
posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle richieste di partecipazione alla procedura di affidamento, ma
anche per tutta la durata delle procedure stesse fino all’applicazione definitiva
ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello
stesso, senza soluzione di continuità”.
La discrezionalità con la quale la stazione appaltante può infatti valutare l’impatto
che gli errori comuni possono avere sul contratto in essere, se ben esprime un
concetto di graduazione ed esclude un inopportuno automatismo, non deve
trasformarsi in una “mancata valorizzazione” dei fatti conosciuti o facilmente
conoscibili.
Per tali motivi ed a maggior ragione in virtù della sentenza del Consiglio di Stato
pubblicata lo scorso 15 aprile, si reitera alle SS.VV. la richiesta di valutare con
attenzione l