Il voto di preferenza torna al centro della riforma della legge elettorale. La maggioranza ha depositato in Senato alcuni emendamenti, firmati da tutte le forze del centrodestra, che introducono per Camera e Senato la possibilità per l’elettore di esprimere fino a tre preferenze per i candidati del collegio plurinominale (esclusi i capilista), e che disciplinano il meccanismo con cui, in Senato, si sottraggono gli eventuali seggi in eccesso alla lista o coalizione che ha ottenuto il premio di governabilità. A questi si affianca un ulteriore emendamento, che tocca la soglia di sbarramento dell’1 per cento: ma a differenza degli altri, non porta la firma di Forza Italia.
Il primo emendamento prevede che l’elettore disponga di un voto da esprimere su un’unica scheda con il contrassegno di lista, e stabilisce che possa “esprimere fino a tre preferenze in favore di candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista”. Il voto di preferenza si esprime tracciando un segno nel quadrato accanto al nome del candidato prescelto. È previsto un vincolo di genere: se l’elettore esprime più preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento – non dell’intero voto, ma della seconda e della terza preferenza, in ordine di lista. L’emendamento fissa inoltre a sette il numero dei candidati per lista in ciascun collegio plurinominale, capolista compreso, da collocare secondo un ordine alternato di genere a pena di inammissibilità.
Con l’introduzione delle preferenze cambia anche il criterio con cui, all’interno di ogni lista, si stabilisce chi viene eletto dopo il capolista: non più l’ordine di presentazione in lista, ma la “cifra elettorale individuale”, cioè il numero di voti di preferenza validi ottenuti da ciascun candidato. A parità di preferenze prevale comunque l’ordine di lista originario. Lo stesso criterio entra in gioco per sciogliere i casi di elezione in più collegi plurinominali: chi è eletto capolista in più collegi viene proclamato dove la sua lista ha ottenuto la cifra elettorale percentuale più bassa, mentre chi è eletto in posizione diversa dal capolista viene proclamato dove ha raccolto la percentuale di preferenze più alta. Viene anche ridotto da un numero superiore a cinque il tetto delle candidature plurinominali con lo stesso contrassegno, pena la nullità.
Il testo introduce poi sei nuove disposizioni che regolano la lettura della scheda in caso di segni ambigui: un segno sul solo nome del capolista, ad esempio, vale come voto alla lista; un segno su un candidato non capolista vale come preferenza valida; un voto di preferenza espresso senza altri segni sulla scheda equivale a un voto alla lista corrispondente. Le modifiche riguardano anche il modello delle schede elettorali: l’emendamento sostituisce gli allegati con i nuovi facsimile per l’elezione di Camera e Senato, che riportano accanto al contrassegno di lista l’elenco dei candidati del collegio plurinominale, con il relativo quadrato per la preferenza a fianco di ciascun nome (tranne il capolista).
