SISTEMA IDRICO IN CAMPANIA, GAMBINO (FDI-AN) SCRIVE A TUTTI I SINDACI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Con una lettera inviata a tutti i sindaci dei comuni della Provincia di Salerno il Consigliere Regionale di FDI-AN Alberico Gambino chiede un impegno formale alle amministrazioni locali per sostenere e condividere il nuovo Disegno di Legge sul Sistema Idrico in Regione Campania.

 

 

Disegno di legge avente ad oggetto: “ Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania”. Inserimento di esso come emendamento n. 2.0.3. al deliberato Reg. Gen. 597. Inammissibilità. Richiesta stralcio. Seduta Consiglio Regionale del 26.03.2015.
La necessità, e l’obbligo, di procedere al riordino del Servizio Idrico Integrato in Regione Campania – nel rispetto dei dettami normativi introdotti dal Governo Renzi con il cd. Decreto Sblocca Italia e quindi sostituendo la desueta L.R. 14/1997 – impone una discussione approfondita e seria, nella competente sede consiliare, considerato che esso DDL tradotto in legge definitiva disciplinerà il servizio idrico integrato sul territorio regionale per i prossimi decenni.
In tal senso, ed a tal fine, non possono essere consentite fughe in avanti, magari dettate dalla fretta di approvare un testo normativo per il quale ad oggi non è dato sapere con precisione la provenienza essendo chiaro solo che l’originario testo Reg. Gen. 477 è stato a ripetizione sostituito ed integrato a seguito di relazioni – pareri e considerazioni non sottoscritte da Dirigenti e Funzionari Regionali ma redatti – da INVITALIA – solo su carta intestata Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali.
E di fuga in avanti si tratta, senza se e senza ma, l’aver presentato l’emendamento n. 2.0.3., all’atto deliberativo della G.R. n. 90 del 09.03.2015 con il quale la medesima ha sottoposto, all’esame del Consiglio Regionale alcune modifiche di disposizioni legislative oggi sussistenti tutte relative a “disposizioni finanziarie collegate alla formazione del bilancio”,  attraverso i cui contenuti si introduce – caso unico nella storia regionale – nell’ordinamento regionale un’intera legge che non solo va a sostituire una legge precedente ma che addirittura riproduce pedissequamente i contenuti del DDL 477 (come modificato ed integrato con le modalità anomale prima ricordate) esaminato e licenziato per l’aula consiliare dalla competente settima commissione permanente giusta nota prot. 21/C del 02.03.2015 e rispetto ai quali sono stati presentati emendamenti, da valutare e discutere in aula a termini di regolamento, da me e da altri consiglieri regionali.
Sul piano procedurale, quindi e preliminarmente, appare oggettivamente anomalo che sia stata consentita simile attività e che, oltretutto, pur essendo DDL esaminato e licenziato per l’aula si sia omesso di inserirlo, come dovuto, all’ordine del giorno del Consiglio Regionale fissato per il 26 Marzo 2015 ritenendolo, evidentemente, sostituito – in termini valutativi – dall’emendamento prima ricordato.
Sul piano regolamentare e normativo, invece, non posso astenermi dal sottolineare, ancora una volta avendolo già fatto più volte nelle competenti commissioni consiliari, che l’emendamento in questione (n. 2.0.3) presenta inequivocabili profili di illegittimità formale e sostanziale che lo rtendono inammissibile e quindi da stralciare e precisamente:
a) Violazione art. 105 comma 1 Regolamento Funzionamento Consiglio Regionale
Il comma 1° dell’art. 105 ricordato stabilisce che “Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono essere pertinenti al testo all’esame”.
Risulta ictu oculi che l’emendamento di cui trattasi, riferendosi all’introduzione nell’ordinamento di un nuovo testo di legge afferente il “ riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania”, non ha alcuna attinenza, né nella forma né nella sostanza, con il provvedimento in esame che invece afferisce, e si riferisce, a disposizioni di natura finanziaria.
b) Violazione disposizioni normative recate dall’art. 147 comma 2 bis D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
L’art. 2 comma 3 dell’emendamento presentato viola clamorosamente le disposizioni normative recate dall’art. 147 comma 2 bis D. Lgs. 152/06 che testualmente recita: “Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”.
Appare ictu oculi, quindi, che avendo, l’art. 2 comma 1 individuato l’ATO UNICO REGIONALE le corrispondenti Articolazioni Territoriali (comma 3) – utili ope legis per l’individuazione del soggetto gestore e per l’esecuzione del servizio – non possono che “ corrispondere alle province e alle città metropolitane”.
L’emendamento, invece, mantenendo in vita gli ATO attuali (cambiando solo la denominazione in Articolazioni Territoriali) fraziona i territori delle Province creando un evidente, ingiustificabile ed illegittima violazione di legge, particolarmente e per quanto mi riguarda, relativamente all’ATO3 (perché contiene comuni del salernitano) ed all’ATO4 (perché non contiene comuni del salernitano e contiene anche 3 comuni dell’avellinese ed uno del napoletano).
Analogamente l’Allegato A) che l’emendamento propone di approvare è violativo del principio normativo prima indicato.
Mi limito ad evidenziare tali due macroscopiche violazioni normative e regolamentari ritenendole sufficienti per impedire l’ammissibilità di tale emendamento ovvero per
RICHIEDERE
al Consiglio Regionale, nella malaugurata ipotesi che lo stesso fosse sottoposto alle valutazioni consiliari ovvero non fosse propedeuticamente stralciato, una valutazione preliminare sull’ammissibilità di questo emendamento n. 2.0.3. alla luce delle evidenziate ragioni che mi inducono ad affermarne l’inammissibilità e l’illegittimità contenutistica.
*******
Tanto specificato, sul piano prettamente procedurale e di legittimità, ritengo non superfluo precisare che l’emendamento n. 2.0.3. è stato presentato a seguito di legittima ed autonoma iniziativa di un consigliere regionale senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, della Giunta Regionale consapevole io che mai il Presidente Caldoro e l’Assessore Romano avrebbero potuto, se compiutamente informati, anche solo pensare di avallare tale procedura e soprattutto un DDL che, anziché favorire e garantire i risultati referendari del 2011 nei limiti di compatibilità con le disposizioni normative adottate e volute dal Governo Renzi, anziché tutelare e garantire i cittadini dai comportamenti e dai soprusi vessatori che quotidianamente subiscono in particolare nell’ATO 3 ad opera di quel mostro giuridico che è GORI SPA, sembra orientato e fondato solo sul garantire i soggetti gestori privati (GORI SPA in primis) dal cui territorio oggi coperto si parte addirittura per ampliarlo a dismisura come ad es. avviene per l’ex ATO3 che da 76 comuni passerebbe addirittura a 99 aumentando la base utenziale di oltre 150.000 utenti.
Peraltro, e solo per inciso, è un DDL – e quindi l’emendamento n. 2.0.3. che lo riproduce – caratterizzato anche da contenuti contraddittori considerato che il legittimo e giusto “ principio della fonte di adduzione” , ancorchè non previsto dall’art. 147 comma 2 bis d.lgs. 152/2006 che unicamente va applicato per le cd. Articolazioni Territoriali, vale per alcuni comuni ma non vale per altri che continuano invece ad essere considerati, in termini di attribuzione ad un’articolazione territoriale anziché ad un’altra, secondo il “ principio della fonte di sversamento”.
Per tutte le ragioni esposte ed esplicitate
RIVOLGO FORMALE APPELLO PRELIMINARE
al Presidente On.le Caldoro ed all’Assessore Romano affinchè, nei limiti del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, dispongano ogni autorevole intervento finalizzato a ricondurre nei corretti limiti valutativi e decisionali un iter procedurale che – per quanto attiene il DDL 477 licenziato ed i relativi emendamenti presentati – può anche essere svolto, come punto di discussione specifico dell’ordine del giorno, nella seduta consiliare già fissata per il 26 Marzo 2015
CHIEDO
al Presidente del Consiglio Regionale di sottoporre a valutazione preliminare, giuridica e legale, l’ammissibilità dell’emendamento n. 2.0.3. di cui trattasi valutando le ragioni esposte nella presente lettera ovvero di stralciare, dal testo complessivo in esame, il ricordato illegittimo emendamento
RIVOLGO FORMALE APPELLO
ai consiglieri regionali tutti di dispiegare il loro intervento affinchè il Consiglio Regionale possa sviluppare una compiuta ed approfondita discussione sul DDL 477, e sui relativi emendamenti presentati, come specifico ed autonomo punto all’ordine del giorno, anche – per quanto mi riguarda e se sussistono ragioni di urgenza – nella seduta consiliare già fissata per domani.
On.le Alberico Gambino

Disegno di legge avente ad oggetto: “ Riordino sistema idrico integrato nella Regione Campania”. Inserimento di esso come emendamento n. 2.0.3. al deliberato Reg. Gen. 597. Inammissibilità. Richiesta stralcio. Seduta Consiglio Regionale del 26.03.2015.   
La necessità, e l’obbligo, di procedere al riordino del Servizio Idrico Integrato in Regione Campania – nel rispetto dei dettami normativi introdotti dal Governo Renzi con il cd. Decreto Sblocca Italia e quindi sostituendo la desueta L.R. 14/1997 – impone una discussione approfondita e seria, nella competente sede consiliare, considerato che esso DDL tradotto in legge definitiva disciplinerà il servizio idrico integrato sul territorio regionale per i prossimi decenni. In tal senso, ed a tal fine, non possono essere consentite fughe in avanti, magari dettate dalla fretta di approvare un testo normativo per il quale ad oggi non è dato sapere con precisione la provenienza essendo chiaro solo che l’originario testo Reg. Gen. 477 è stato a ripetizione sostituito ed integrato a seguito di relazioni – pareri e considerazioni non sottoscritte da Dirigenti e Funzionari Regionali ma redatti – da INVITALIA – solo su carta intestata Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Affari Regionali.E di fuga in avanti si tratta, senza se e senza ma, l’aver presentato l’emendamento n. 2.0.3., all’atto deliberativo della G.R. n. 90 del 09.03.2015 con il quale la medesima ha sottoposto, all’esame del Consiglio Regionale alcune modifiche di disposizioni legislative oggi sussistenti tutte relative a “disposizioni finanziarie collegate alla formazione del bilancio”,  attraverso i cui contenuti si introduce – caso unico nella storia regionale – nell’ordinamento regionale un’intera legge che non solo va a sostituire una legge precedente ma che addirittura riproduce pedissequamente i contenuti del DDL 477 (come modificato ed integrato con le modalità anomale prima ricordate) esaminato e licenziato per l’aula consiliare dalla competente settima commissione permanente giusta nota prot. 21/C del 02.03.2015 e rispetto ai quali sono stati presentati emendamenti, da valutare e discutere in aula a termini di regolamento, da me e da altri consiglieri regionali.Sul piano procedurale, quindi e preliminarmente, appare oggettivamente anomalo che sia stata consentita simile attività e che, oltretutto, pur essendo DDL esaminato e licenziato per l’aula si sia omesso di inserirlo, come dovuto, all’ordine del giorno del Consiglio Regionale fissato per il 26 Marzo 2015 ritenendolo, evidentemente, sostituito – in termini valutativi – dall’emendamento prima ricordato.Sul piano regolamentare e normativo, invece, non posso astenermi dal sottolineare, ancora una volta avendolo già fatto più volte nelle competenti commissioni consiliari, che l’emendamento in questione (n. 2.0.3) presenta inequivocabili profili di illegittimità formale e sostanziale che lo rtendono inammissibile e quindi da stralciare e precisamente:a) Violazione art. 105 comma 1 Regolamento Funzionamento Consiglio Regionale Il comma 1° dell’art. 105 ricordato stabilisce che “Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti devono essere pertinenti al testo all’esame”. Risulta ictu oculi che l’emendamento di cui trattasi, riferendosi all’introduzione nell’ordinamento di un nuovo testo di legge afferente il “ riordino del Servizio Idrico Integrato in Campania”, non ha alcuna attinenza, né nella forma né nella sostanza, con il provvedimento in esame che invece afferisce, e si riferisce, a disposizioni di natura finanziaria.b) Violazione disposizioni normative recate dall’art. 147 comma 2 bis D. Lgs. 152/06 e s.m.i.. L’art. 2 comma 3 dell’emendamento presentato viola clamorosamente le disposizioni normative recate dall’art. 147 comma 2 bis D. Lgs. 152/06 che testualmente recita: “Qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”.Appare ictu oculi, quindi, che avendo, l’art. 2 comma 1 individuato l’ATO UNICO REGIONALE le corrispondenti Articolazioni Territoriali (comma 3) – utili ope legis per l’individuazione del soggetto gestore e per l’esecuzione del servizio – non possono che “ corrispondere alle province e alle città metropolitane”.L’emendamento, invece, mantenendo in vita gli ATO attuali (cambiando solo la denominazione in Articolazioni Territoriali) fraziona i territori delle Province creando un evidente, ingiustificabile ed illegittima violazione di legge, particolarmente e per quanto mi riguarda, relativamente all’ATO3 (perché contiene comuni del salernitano) ed all’ATO4 (perché non contiene comuni del salernitano e contiene anche 3 comuni dell’avellinese ed uno del napoletano).Analogamente l’Allegato A) che l’emendamento propone di approvare è violativo del principio normativo prima indicato. Mi limito ad evidenziare tali due macroscopiche violazioni normative e regolamentari ritenendole sufficienti per impedire l’ammissibilità di tale emendamento ovvero per RICHIEDEREal Consiglio Regionale, nella malaugurata ipotesi che lo stesso fosse sottoposto alle valutazioni consiliari ovvero non fosse propedeuticamente stralciato, una valutazione preliminare sull’ammissibilità di questo emendamento n. 2.0.3. alla luce delle evidenziate ragioni che mi inducono ad affermarne l’inammissibilità e l’illegittimità contenutistica.******* Tanto specificato, sul piano prettamente procedurale e di legittimità, ritengo non superfluo precisare che l’emendamento n. 2.0.3. è stato presentato a seguito di legittima ed autonoma iniziativa di un consigliere regionale senza alcun coinvolgimento, diretto o indiretto, della Giunta Regionale consapevole io che mai il Presidente Caldoro e l’Assessore Romano avrebbero potuto, se compiutamente informati, anche solo pensare di avallare tale procedura e soprattutto un DDL che, anziché favorire e garantire i risultati referendari del 2011 nei limiti di compatibilità con le disposizioni normative adottate e volute dal Governo Renzi, anziché tutelare e garantire i cittadini dai comportamenti e dai soprusi vessatori che quotidianamente subiscono in particolare nell’ATO 3 ad opera di quel mostro giuridico che è GORI SPA, sembra orientato e fondato solo sul garantire i soggetti gestori privati (GORI SPA in primis) dal cui territorio oggi coperto si parte addirittura per ampliarlo a dismisura come ad es. avviene per l’ex ATO3 che da 76 comuni passerebbe addirittura a 99 aumentando la base utenziale di oltre 150.000 utenti. Peraltro, e solo per inciso, è un DDL – e quindi l’emendamento n. 2.0.3. che lo riproduce – caratterizzato anche da contenuti contraddittori considerato che il legittimo e giusto “ principio della fonte di adduzione” , ancorchè non previsto dall’art. 147 comma 2 bis d.lgs. 152/2006 che unicamente va applicato per le cd. Articolazioni Territoriali, vale per alcuni comuni ma non vale per altri che continuano invece ad essere considerati, in termini di attribuzione ad un’articolazione territoriale anziché ad un’altra, secondo il “ principio della fonte di sversamento”.  Per tutte le ragioni esposte ed esplicitateRIVOLGO FORMALE APPELLO PRELIMINAREal Presidente On.le Caldoro ed all’Assessore Romano affinchè, nei limiti del proprio ruolo e delle proprie responsabilità, dispongano ogni autorevole intervento finalizzato a ricondurre nei corretti limiti valutativi e decisionali un iter procedurale che – per quanto attiene il DDL 477 licenziato ed i relativi emendamenti presentati – può anche essere svolto, come punto di discussione specifico dell’ordine del giorno, nella seduta consiliare già fissata per il 26 Marzo 2015 CHIEDOal Presidente del Consiglio Regionale di sottoporre a valutazione preliminare, giuridica e legale, l’ammissibilità dell’emendamento n. 2.0.3. di cui trattasi valutando le ragioni esposte nella presente lettera ovvero di stralciare, dal testo complessivo in esame, il ricordato illegittimo emendamentoRIVOLGO FORMALE APPELLO ai consiglieri regionali tutti di dispiegare il loro intervento affinchè il Consiglio Regionale possa sviluppare una compiuta ed approfondita discussione sul DDL 477, e sui relativi emendamenti presentati, come specifico ed autonomo punto all’ordine del giorno, anche – per quanto mi riguarda e se sussistono ragioni di urgenza – nella seduta consiliare già fissata per domani.   On.le Alberico Gambino