Le disposizioni contestate dal ricorso della Presidenza del Consiglio prevedono la fissazione di una soglia retributiva minima di nove euro l’ora come criterio di selezione del Ccnl che la Regione e gli enti strumentali devono indicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite a livello regionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione degli articoli 36, primo comma, e 39, quarto comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni regionali lederebbero l’autonomia della contrattazione collettiva nella fissazione delle retribuzioni; nonché, dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), che attribuiscono allo Stato la competenza esclusiva, rispettivamente, in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sostenendo le esigenze di uniformità e eguaglianza sottese alla disciplina della retribuzione nei rapporti di lavoro sia pubblico che privato.
La Corte costituzionale non è entrata nel merito delle obiezioni in quanto le disposizioni regionali oggetto di contestazione non introducono un obbligo generalizzato di retribuzione minima che si imponga direttamente a tutti i contratti di lavoro privato subordinato stipulati nel territorio regionale, ma hanno un ambito di applicazione circoscritto alla sola sfera degli appalti pubblici e delle concessioni affidati dalla Regione e dagli enti strumentali. Le questioni, pertanto, sono state dichiarate inammissibili perché, rispetto a ciascuno dei parametri evocati, non sono stati prospettati profili attinenti ai beni e agli interessi di rango costituzionale che vengono in gioco nello specifico ambito delle procedure di evidenza pubblica.
