LE CAUSE OSTATIVE AL REGIME FORFETTARIO a cura di Nicola Lombardi

Il dispositivo contenuto nella Legge di Bilancio 2019 n. 145 del 2018, approvata alla Camera dei Deputati,
modifica il perimetro di applicazione del Regime Forfettario.
Le cause di esclusione da tale Regime, modificate dal provvedimento suddetto, stanno contribuendo a far
sorgere numerose incertezze rispetto alle mutate cause osative che precludono l’accesso al Regime.
In pratica, si dispone che affinchè il Regime Forfettario sia incompatibile, oltre ad esercitare attività
d’impresa, arti o professioni bisogna che si verifichino una delle seguenti cause di esclusione :
– la partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del Tuir);

– il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che
esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti
attività d’impresa, arti o professioni;
– Esercizio dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano
intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi
direttamente o indirettamente riconducibili;
Con riferimento al controllo diretto o indiretto di una srl, affinchè la partecipazione sia incompatibile con il
Regime Forfettario, occorre anche una seconda condizione e cioè che la Srl svolga una attività riconducibile
a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario (ad esempio un architetto non
può essere
socio
per
oltre
il
50%
di
una
società
di
progettazione, mentre
potrà
essere
socio
della
società
immobiliare
proprietaria
del
suo
studio), dovrebbe essere verificata l’effettiva correlazione tra le due
diverse attività esercitate adottando una valutazione di merito. Altra problematica è quella connessa con la
valutazione se le partecipazioni che compromettono il regime forfettario, debbano essere non sussistenti
dal 1° gennaio 2019 oppure se possono essere rimosse anche nel corso di tale anno come sarebbe
ragionevole supporre, anche in relazione al fatto che la legge di bilancio è stata approvata negli ultimi giorni
dell’anno. Al riguardo, può essere richiamata la circolare delle entrate n. 10/E/2016 la quale prevede che,
«se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d’imposta nel quale si intende applicare il regime
di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di
partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio».
Rispetto, invece, all’ attività prevalente nei confronti di datori di lavoro tuttavia la causa ostativa scatta
soltanto nel caso in cui le operazioni svolte con i datori di lavoro siano prevalenti. In altre parole ad un
architetto non è inibito fatturare ad un altro architetto di cui è stato dipendente a condizione che il fatturato
con altri clienti sia superiore a quello con l’ex datore di lavoro.
Per quanto riguarda le partecipazioni in società di persone in questo caso la norma già in vigore non ha
subito modifiche. Non è necessario che il contribuente possegga una quota di partecipazione in grado di
assicurargli il controllo. E non è neppure necessario che l’attività svolta dalla società sia riconducibile a
quella esercitata dal contribuente. Il possesso di una quota di partecipazione minoritaria in una società di
persone, indipendentemente dall’attività esercitata, rappresenta un impedimento per applicare il nuovo
regime forfetario.
Nicola Lombardi
Dottore commercialsita
Revisore Legale dei Conti
nico.lombardi@hotmail.it