MARCELLO AMETRANO: “FARE CHIAREZZA SULLA GESTIONE DEL CO.RI.SA. 4”

Il Consigliere Provinciale Marcello Ametrano, con una lettera inviata al Presidente della Regione Campania, al Presidente della Provincia ed al Presidente del’Ato chiede di fare chiarezza sugli attuali vertici del Co.Ri.Sa. 4, il consorzio che si occupa della raccolta dei rifiuti nella parte meridionale della Provincia di Salerno. 

Al Presidente della Provincia
Dr. G. Canfora
Al Presidente EDA
Dr. G. Coscia
Alla Prefettura di Salerno
Ai Comuni Corisa4
Al ColleggioSindacale Co.Ri.Sa.4
Alla YELE Spa
Alla Corte dei Conti Campania

OGGETTO : DECADENZA COMMISSARIO LIQUIDATORE CONSORZIO DI BACINO SA/4

La perdurante criticita’ nel settore rifiuti e gli obblighi di legge che spesso vengono disattesi,mi impongono una decisa assunzione di responsabilita’ sia nei confronti dei lavoratori che nei confronti dei cittadini,in quanto lo stallo amministrativo in cui versa il CORISA4 rischia di arrecare ulteriori aggravi di costi a carico dei comuni consorziati.Per questi motivi il sottoscritto Dott. Marcello Ametrano, in qualita’di Consigliere Provinciale ed Assessore Comunale,con la presente, intende portare all’attenzione delle SS.LL.,la situazione,ormai annosa,della condizione di illegittimita’ in cui opera il Commissario Liquidatore del Co.Ri.Sa4, consorzio in liquidazione.Onde meglio illustrare la spinosa questione, si rende opportuno effettuare una digressione, precisando che l’attuale Commissario del Co.Ri.Sa4, nella persona dell’avv. Giuseppe Vitale, è stato nominato con Decreto n. 88 dell’11 ottobre 2014 pubblicato il successivo 28 ottobre che espressamente prevedeva “per il presente incarico, la durata fino alla definizione della fase di liquidazione che, comunque, non potrà eccedere un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, salvo eventuale proroga, da richiedersi almeno tre mesi prima per ragioni oggettivamente motivate.”.
Nella realtà, fattuale e documentale, non è stata giammai richiesta (ne tantomeno autonomamente concessa) alcuna proroga di talchè, per espresso disposto provvedimentale, il Commissario del Co.Ri.Sa4 avv. Giuseppe Vitale è insanabilmente decaduto allo spirare dell’anno di durata dell’incarico (29 ottobre 2015 più 45 giorni di proroga legale ex art. 3, comma 1 della Legge n. 444 del 15.07.1994 recante: “Disciplina della proroga degli organi amministrativi” che prevede che:”Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non piu’ di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.”, e quindi, nel caso specifico, a tutto il 12 dicembre 2015) ed in conseguenza non è legittimato a rappresentare legalmente il Co.Ri.Sa4 con conseguente nullità dell’azione in discussione.
Per altro verso, l’eventualità di una proroga dell’incarico è espressamente esclusa da norma di legge speciale.
In ambito giuspubblicistico la disciplina generale in materia di prorogatio degli organi amministrativi si rinviene nella disciplina di cui al d.l. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modicazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, che va certamente applicata nel caso in esame.
La legge, rispondendo alle indicazioni della Corte costituzionale (cfr. sentenza 4 maggio 1992, n. 208 con la quale la Corte aveva stabilito che la prorogatio a tempo indeterminato degli organi amministrativi non è un principio generale desumibile dal sistema normativo, e che, anzi, si pone in contrasto, tra gli altri, con il principi di buon andamento della pubblica amministrazione), ha disciplinato per la prima volta in via generale la prorogatio dei pubblici uffici, che sino a quel momento era stata regolata in parte da norme speciali sparse, e in parte dalla prassi.
Corte Costituzionale che dappoi ha peraltro ritenuto pienamente legittima la cennata legge n. 444 con la sentenza 30 dicembre 1994, n. 464.
Peraltro lo stesso Giudice Ordinario (cfr. per tutte Tribunale di Terni, 22 agosto 2011 — Rainone Pres., Montanaro (est).) ha costantemente ritenuto che, quindi, alla ipotesi della scadenza del mandato dell’amministratore nominato dall’ente pubblico nel consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica maggioritaria non trova applicazione l’art. 2385, 2º comma, c.c., sulla prorogatio degli amministratori di s.p.a., ma l’art. 1, l. 15 luglio 1994, n. 444, sulla prorogatio degli organi amministrativi dello Stato, degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica; infatti, l’art. 1 della suddetta legge, sancisce l’applicazione delle disposizioni normative introdotte con tale testo legislativo “agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici”.
Orbene, chiarito quanto innanzi, va evidenziato che l’art. 3, comma 1 della legge n. 444/94, in particolare, dispone che “gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”.
Mentre durante il breve periodo di prorogatio possono adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione (art. 3, comma 1), ovvero atti urgenti e indifferibili precisandone, in questo caso, le ragioni (art. 3, comma 2), e le eventuali adunanze e le deliberazioni assunte in un momento successivo sono radicalmente nulle (art. 3, comma 3).
Riguardo all’ambito di applicazione della legge è d’obbligo precisare che mentre nel diritto privato la prorogatio è un istituto a valenza e applicazione generalizzati, non altrettanto può dirsi per il diritto pubblico, avendo la Corte Costituzionale chiarito che “essa opera solo se, e nella misura in cui, sia espressamente regolata, e soprattutto che non opera sine die, per non compromettere il rinnovo tempestivo delle cariche pubbliche”.
In questo senso, e “diversamente da quanto spesso si ritiene con opinione tralatizia, dal complesso normativo vigente non è possibile desumere che quella della c.d. prorogatio di fatto,incerta nella sua durata, costituisca regola valevole in generale per gli organi amministrativi” (così Corte Cost.le, 4 maggio 1992, n. 208 – e v. anche Corte Cost.le 22 febbraio 2010, n. 68).
Ed ancora, se, come visto, l’art. 3, comma 1, della legge n. 444 del 1994 dispone che “Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo”, tale norma necessariamente va letta in combinato disposto con il successivo art. 6 che sancisce come “Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono” (comma 1) e che “Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli” (comma 3), fattispecie concreta che sussiste anche nel caso in esame.
Nel caso in disamina, il Commissario del Co.Ri.Sa4 avv. Giuseppe Vitale è decaduto insanabilmente in data 12 dicembre 2015 (decorsi quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto dallo stesso decreto della sua nomina). Sostenere il contrario significherebbe reintrodurre surrettiziamente quella prorogatio sine die degli organi pubblici che la Corte costituzionale, con la sentenza 4 maggio 1992, n. 208, ha ritenuto in contrasto con il nostro sistema costituzionale, e per tale sola ragione ogni operazione ermeneutica spinta in tal senso non può essere avanzata.
A tale riguardo, è opportuno chiarire come, per essersi in presenza di un’ipotesi di decadenza ex lege, non è predicabile la necessità di un “accertamento costitutivo” (per mutuare una terminologia processualcivilistica) del verifarsi in capo all’avv. Giuseppe Vitale della decadenza da Commissario del Co.Ri.Sa4
La normativa di riferimento trova conforto in giurisprudenza ormai consolidata e richiamata anche dall’Avvocatura Regionale della Campania che, con parere n° 0451535 del 30 giugno 2015, ha riconosciuto che ai commissari liquidatori decaduti possa applicarsi l’istituto della prorogatio esclusivamente nei modi e nelle forme previsti dalla L. 444/94, confermando quindi gli assunti sopra riportati.
In seguito,merita un approfondimento la delibera di Giunta Provinciale n°480 del 30.12.2010 che,dimostra ancora di piu’,in maniera incontrovertibile la decadenza del Commissario del Corisa/4.
Infatti la delibera 480 del 30.12.2010 recita al punto 1) “di prorogare gli incarichi ai commissari liquidatori dei Consorzi di bacino SA1, SA2, SA3 e SA4, come conferiti rispettivamente dai decreti presidenziali n. 47,48,50 e 54 del 2010, fino al definitivo trasferimento delle competenze sulla gestione del ciclo integrato dei rifiuti alla società provinciale Ecoambiente spa (APPARE CHIARO CHE IL DECRETO DI NOMINA DEL COMMISSARIO CORISA/4 E’SUCCESSIVO)Al punto 2 recita “riservare ogni ulteriore ed eventuale decisione, in ordine al contenuto ed al termine dei suddetti incarichi, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 196 del 2010”.A tale proposito è opportuno segnalare che, l’art. 11 del D.L. 195/2009, convertito in legge n. 26/2010, nel sancire il trasferimento ai Presidenti delle Province campane delle funzioni e dei compiti di programmazione del servizio di gestione integrato dei rifiuti, al successivo art. 12, ribadisce che la nomina dei commissari liquidatori dei consorzi compete ai Presidenti delle Province. La legge in questione è stata prorogata per ogni anno, grazie ai decreti milleproroghe, fino a giungere all’attuale termine del 31.12.2015 previsto dal D.L. 192 del 31.12.2014, convertito in L. 11/15.
E’ facilmente riscontrabile come la proroga dei commissari liquidatori sia decaduta
mentre la Legge 26/2010, relativamente alle società provinciali, è rimasta
completamente inattuata.
Alla luce di tutte le considerazioni giuridiche sopra citate, e al di là dei dubbi
interpretativi , il sottoscritto ritiene di affermare che per effetto della Legge N°444/94
il commissario liquidatore del SA/4 e’decaduto dall’incarico e che la Delibera N°480
del 31.12.2010 e’ ormai priva di efficacia a far data dal 31.12.2015,per cui anche i
Commissari dei Corisa1,2,3 sono insanabilmente decaduti.
Infine,vista la Legge Regionale n°14 DEL 2016 e lo Statuto approvato con delibera di
Giunta Regionale n°312 del 28/12/2016 che disciplina l’Ente d’Ambito
ricadente nell’ATO,il quale all’art.1 recita ”l’EdA e’ il soggetto di governo
del ciclo integrato dei rifiuti in ciascun ATO in ossequio ai principi di efficienza,efficacia
ed economicita’.Ha personalia’ giuridica di diritto pubblico ed e’ dotato di autonomia
organizzativa,amministrativa e contabile”per cui appare chiaro ed ineludibile
che l’EdA gia’costituito debba provvedere alla sostituzione del Commissario Liquidatore
del Co.Ri.Sa4 e dei decaduti Commmissari Liquidatori.

In conclusione,il sottoscritto impegna gli Organi preposti di adottare in via definitiva
ed urgente, tutti i provvedimenti di propria competenza, con la certezza di uscire dal
blocco decisorio in cui la politica ristagna poiche’ mai come ora e’necessario,ai fini
dell’attuazione della L.R.14/2016,dare risposte concrete ai Comuni, ai lavoratori
del settore rifiuti e a tutti i cittadini viste le perdite che i Consorzi di bacino continuano
a maturare abbandonando da parte della regione Campania misure meramente
assistenziali e senza prospettive con strumenti che mirano e facilitano la ricollocazione
lavorativa e si proiettano nella dimensione del lavoro vero e dello sviluppo del
territorio.
A tal proposito vorrei segnalare ,che la Corte dei Conti Campania ha ribadito “non
sussistente,in via teorica,alcun obbligo di ripiano,sia in merito ai disavanzi di
gestione che di liquidazione” mettendo cosi’ al riparo numerosi Comuni da un
inevitabile crack finanziario.( Parere n°75/2017 richiesto dal Comune di Vallo della
Lucania per le problematiche riguardanti il Corisa /4).

 

Vallo della Lucania, 13/11/2017 cordiali saluti

Marcello Ametrano