La Cassazione ha dichiarato «rilevanti», in relazione alla Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, «le questioni di legittimità» sollevate sul cosiddetto «Porcellum». A dirlo una sentenza depositata venerdì con cui la Cassazione ha anche disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Consulta.
IL RICORSO – La Cassazione ha dichiarato «rilevante e non manifestamente infondata», si legge nell’ordinanza interlocutoria, «la questione di legittimità costituzionale sollevata dall’avvocato Aldo Bozzi per cui dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale». In particolare, la I sezione penale di Roma, accogliendo il ricorso di 27 ricorrenti che hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità del «porcellum», dice a chiare lettere che «è dubbio che l’opzione seguita dal legislatore costituisca il risultato di un bilanciamento ragionevole e costituzionalmente accettabile tra i diversi valori in gioco».
ALTERAZIONE DEGLI EQUILIBRI ISTITUZIONALI – In particolare la Suprema corte (sentenza 12060) bacchetta il premio di maggioranza: «Si tratta – si legge nella sentenza – di un meccanismo premiale che, da un lato, incentivando (mediante una complessa modulazione delle soglie di accesso alle due Camere) il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o i partiti che ne facevano parte ne escano (con l’ulteriore conseguenza che l’attribuzione del premio, se era servita a favorire la formazione di un governo all’inizio della legislatura, potrebbe invece ostacolarla con riferimento ai governi successivi basati un coalizioni diverse); dall’altro – scrive ancora la Suprema corte – esso provoca una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura». Da qui la sua manifesta «irragionevolezza» in base all’art. 3 della Costituzione nonché la lesione «dei principi di uguaglianza del voto e di rappresentanza democratica».
tratto da corriere.it