L’ORDINANZA DI NATALE DI DE LUCA CONTRO IL COVID 19. E CONTRO LA CIRROSI EPATICA

La vendita ed il consumo di bevande alcoliche finiscono al centro della nuova ordinanza che il Presidente della Regione Campania ha preannunciato e che dovrebbe entrare in vigore a partire da domani: il testo prevede il divieto per i bar e gli altri esercizi commerciali di vendere con asporto, a partire dalle 11:00 del mattino, bevande alcoliche; per tutto l’arco della giornata divieto di consumo di bevande alcoliche in luoghi pubblici; raccomandazione ai Comuni di intensificare i controlli nelle zone dove si trovano i luoghi della cosiddetta movida.

Le nuove norme saranno operative da domani domenica 20 dicembre e fino al 23 dicembre, quando poi entrerà in vigore la zona rossa prevista dal DPCM di Conte.

Confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali – ivi comprese quelle di cui all’art.2 del DPCM 3 dicembre 2020 (cd. “zona arancione”) – nonché regionali (Ordinanza n. 96 del 10 dicembre 2020 su controlli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale) ;
2. Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche.
3. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
4. Per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° CC.
5. Raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. “movida”
6. Raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.