CANDIDATURA PROMESSA E NON GARANTITA? NESSUN RISARCIMENTO DEL DANNO

Con la Sentenza 23429/2013 la Corte di Cassazione ha precisato che era inammissibile la richiesta di risarcimento danni patrimoniali, avanzata da un “aspirante candidato alle politiche”, che aveva preso per buone le promesse fatte dal Segretario Regionale di un partito politico, precorrendo i tempi ed avanzando già spese di propaganda. Il suddetto impegno non poteva essere considerato a contenuto patrimoniale ma, tutt’al più fonte di obbligazioni naturali.

Non era dunque risarcibile l’impegno economico affrontato per una anticipata campagna elettorale. Tale diritto sarebbe potuto derivare, unicamente, da promesse che fossero oggettivamente idonee, per le modalità con cui venivano formulate e per la qualifica dei soggetti che le esplicitavano. Un Segretario Regionale non poteva essere considerato facultato a prendere impegni, a nome di un intero partito politico.