Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio ha respinto il ricorso proposto dal Comitato promotore per la raccolta di firme popolari per il referendum sulla giustizia, che contestava la decisione del Consiglio dei ministri di votare il 22 e 23 marzo. Il Tribunale ha ritenuto “infondati” i motivi del ricorso, sostenendo che la “disciplina applicabile sia principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta dei propri componenti, sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volonta’ popolare”. In particolare, il Comitato, nel suo ricorso, chiedeva l’annullamento del provvedimento sulla data del referendum, vista la presentazione del nuovo quesito e la raccolta di sottoscrizioni a sostegno di quest’ultimo. “La pretesa dei ricorrenti – si legge nella sentenza del TAR – e’ destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga a un precetto normativo primario chiaro, che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata), da un evento futuro e incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)”.
