La possibile modifica della Legge sui Parchi puo’ essere un’occasione per migliorare il rapporto tra le amministrazioni locali, i cittadini e l’Ente Parco del Cilento. L’appello arriva da Antonietta Coraggio, Vice Sindaco del Comune di Vallo della Lucania.
Nei giorni scorsi ho appreso della nota prot. n. 1527 del 06 febbraio 2017, con cui l’Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni invita tutti i Comuni ricadenti nella perimetrazione, di cui al Piano del Parco Nazionale, approvato dal Consiglio regionale della Campania in data 24 dicembre 2009, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 27 gennaio 2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n.136 del 14 giugno 2011, a trasmettere una puntuale documentazione afferente le criticità, debitamente motivate, emerse nel territorio di competenza durante gli anni trascorsi dall’entrata in vigore del succitato strumento di pianificazione sovraordinato, al fine di contribuire ai lavori di un istituendo tavolo tecnico, da costituirsi con la finalità d’aggiornare il piano medesimo, ai sensi dell’art.12 comma 6 della legge n. 394/91 e di redigere il regolamento, di cui all’art. 11 della medesima Legge quadro sulle aree protette. Senza dubbio, tale iniziativa è da ritenersi apprezzabile, partendo dal presupposto che il vigente strumento pianificatorio presenta delle incongruenze di base, in quanto non riflette l’immagine reale del territorio. Difatti, risultano evidenti le carenze nella rappresentazione dello stato dei luoghi, derivanti, presumibilmente, dalla mancata acquisizione degli strumenti urbanistici comunali nella redazione piano de quo. Tale assunto deriva dalla presa d’atto che, nel piano del Parco, ricadono in zona di protezione aree già urbanizzate ed edificate, legittimamente assentite e/o oggetto di procedimenti di condono, pertanto già esistenti alla di entrata in vigore del succitato strumento. Solo a titolo esemplificativo, basta evidenziare che in molti comuni costieri, villaggi e campeggi esistenti, legittimamente realizzati o condonati, rappresentati finanche nei Piani Regolatori Generali già vigenti alla data di entrata in vigore del piano del parco, ricadono addirittura integralmente o parzialmente in zona B del medesimo strumento, con la evidente conseguenza che per gli stessi non può essere prevista, in quanto non ammesso dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco per la succitata zona, neanche un intervento di ristrutturazione edilizia. Appare evidente, che tale problematica non può essere superata neanche dalla prevista riperimetrazione delle zone C che l’Ente Parco, fin dal 2010, ha messo in essere, invitando i comuni ad avanzare proposte di modifica delle suddette zone relative al proprio territorio comunale. Tale iniziativa ad oggi, trascorsi sette lunghi anni, non ha prodotto risultati………Auspico un miglior esito della procedura che l’Ente Parco ha avviato, come rappresentato nella nota di cui al prot. n. 1527 del 06 febbraio 2017. Invero, ritengo, che le modifiche da apportare al succitato piano dovrebbero essere, altresì, finalizzate all’adeguamento del medesimo, ai contenuti di cui all’art. 143 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (piano paesaggistico), in quanto presupposto fondamentale ed indispensabile per la completa attribuzione del potere autorizzatorio unico in materia paesaggistica dal Parco, con il venire meno della necessità di acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, sostituito da una mera comunicazione dell’avvenuto atto di assenso espresso unicamente dell’Ente Parco medesimo, come previsto dalla recente proposta di modifica dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. che all’art. 24 testualmente recita “…al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di interventi da realizzare all’interno di parchi nazionali, all’esito dell’approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all’articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell’articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’ente parco comunica al soprintendente l’atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche »…”.
