
progetto da approvare o all’attività da intraprendere. Conseguentemente, già prima dell’intervento riformatore di cui al DL SUD, l’ordinamento prevedeva l’attribuzione ad un Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e remunerato con risorse poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri (dunque, organo monocratico statale e non già regionale), il potere di adottare un’autorizzazione unica che, ai sensi del comma 2 del citato art. 5 – bis: “ove necessario, costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale”. Il DL SUD si limita a replicare la previsione, che costituisce effetto non già dell’autonoma volontà della Struttura Commissariale e del suo coordinatore, bensì della
conferenza di servizi, così come avveniva con il Commissario straordinario ZES. In ogni caso, è ammesso alle Regioni dissenzienti di avvalersi degli strumenti dell’opposizione di cui all’art. 14 – quinquies della legge n. 241 del 1990 (come chiaramente stabilito dall’art. 15, comma 4, lett. c) del decreto – legge SUD, che si conclude con la determinazione del Consiglio dei ministri nel caso in cui si raggiunga l’intesa. Conseguentemente, non c’è alcuna violazione delle competenze regionali”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.