ARECHI MULTISERVICE. FEOLA AI CONSIGLIERI DEL PD : “NESSUNA INCOMPATIBILITA’

“Desidero chiarire ai consiglieri provinciali Giovanni Coscia e Tommaso Amabile che i vincoli sanciti dall’applicazione del DPR 168/2010 non sono applicabili alla posizione del sottoscritto”. Lo dichiara il presidente dell’ Arechi Multiservice, Marcello Feola, rispondendo all’interrogazione su presunte cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 e del D.P.R. 168/2010.

 

“Il suddetto decreto -spiega il Presidente- disciplina in via esclusiva i servizi pubblici locali di rilevanza economica stabilendo espressamente che sono esclusi dall’applicazione del regolamento i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti. In ragione di ciò, posto che l’Arechi Multiservice S.p.A. è una società che svolge servizi strumentali e non servizi pubblici locali, essa rientra appieno nell’indicata ipotesi di esclusione, con totale inapplicabilità del D.P.R. n. 168/2010”.

“Tantomeno può trovare applicazione -continua il Presidente Feola- la disciplina recentemente introdotta dal D.Lgs. 39/2013, non essendovi alcuna ipotesi d’incompatibilità, in quanto la stessa esiste in caso di contestuale titolarità degli incarichi/cariche ritenuti tra loro «non compatibili». Il sottoscritto non è mai stato contestualmente titolare, tantomeno lo è al momento, della carica di componente della Giunta Provinciale di Salerno e di Presidente – Amministratore Delegato dell’Arechi Multiservice S.p.A., per cui è assolutamente da escludere che possa configurarsi a suo carico qualsivoglia ipotesi d’incompatibilità”.

“Non può sussistere a carico del sottoscritto -conclude il Presidente- una delle ipotesi di «inconferibilità» pure disciplinate dal ridetto D.Lgs. 39/2013, considerato che la nomina quale Presidente–Amministratore Delegato dell’Arechi Multiservice S.p.A. è legittimamente avvenuta antecedentemente all’approvazione e all’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2013 medesimo. Sul punto, con chiarezza esemplare, è intervenuta la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) – unica Autorità competente ex lege a rilasciare pareri interpretativi sulle disposizioni del D.Lgs. 39/2013, che con Delibera n. 46/2013 del 27/6/2013 ha compiutamente ed esplicitamente escluso che le norme del decreto disciplinanti le ipotesi d’inconferibilità possano incidere sulla validità del «preesistente atto di conferimento degli incarichi»”.

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